Quali opportunità offerte dal trust per il “Dopo di noi”, intervista all’avvocato Moja

La legge 112 del 2016 dedicata al “Dopo di noi” ha introdotto nuovi strumenti legali, in grado di garantire aiuto e assistenza a persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare.

Opportunità, queste, che i genitori e i parenti della persona disabile devono poter cogliere nel “durante noi”, consentendo così di guardare al futuro del proprio caro con maggiore fiducia.

Per questo motivo, la Banca di Piacenza, con la consueta sensibilità nei confronti delle istanze sociali del territorio, ha attivato un “Programma Dopo di noi” che prevede un servizio di assistenza normativa e di consulenza specifica per dare il giusto sostegno alle famiglie con disabili, che avranno anche la possibilità di beneficiare della consulenza dell’avvocato Andrea Moja, piacentino, tra i massimi esperti nazionali in materia, per attivare un trust, una delle novità previste dalla legge 122, al fine di tutelare il patrimonio che andrà al disabile quando i genitori non ci saranno più(per informazioni: rag. Stefano Cusmà- Ufficio Private Banca di Piacenza 0523-542197, private@bancadipiacenza.it).

Attiva dal 2004 nel Piacentino con iniziative di informazione e di supporto alle famiglie, la Fondazione Pia Pozzoli “Dopo di Noi” (tel 0523/325945, cell 3669533096, mail info@fondazionepiapozzoli.it) ha deciso di approfondire questo argomento direttamente con l’avvocato Moja.

Anche le Fondazioni stesse possono svolgere un ruolo importante all’interno del trust, in qualità di gestori del fondo, qualora questo ruolo non possa essere svolto da una persona di fiducia e, nelle indicazioni fissate dal disponente nell’atto istitutivo, si può prevedere anche che, alla morte del beneficiario, i beni rimasti siano devoluti alla Fondazione stessa.

Ma entriamo nel dettaglio, con l’intervista all’avvocato Moja.

 Come l’istituto del Trust può trovare applicazione nelle problematiche del “dopo di noi”?

Il trust è un istituto con il quale il titolare di uno o più beni o diritti (settlor o disponente) li trasferisce a una persona fisica o giuridica (trustee), affinché questo li amministri nell’interesse di un beneficiario. Con la Legge 112/2016 sul Dopo di Noi, il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di costituire un trust per provvedere alla cura, assistenza e protezione delle persone con disabilità grave, con la previsione di agevolazioni fiscali che permettano di perseguire al meglio le finalità assistenziali per cui il trust è stato istituito.

Quali sono gli aspetti che il trust potrebbe risolvere per una famiglia con un soggetto disabile?

Il trust nella legge Dopo di Noi permette di vincolare determinati beni affinché le utilità da essi traibili siano destinate nell’esclusivo interesse della persona affetta da disabilità grave, secondo il programma e le indicazioni fissate dal disponete nell’atto istitutivo. Il genitore disponente, una volta istituito il trust, può continuare a gestire, come ha sempre fatto, in prima persona i beni che ha deciso di vincolare nel trust, nell’interesse del figlio. Ma non solo, il trust così costituito permette di tutelare anche i genitori disponenti come anche altri eventuali figli, realizzando una vera e propria pianificazione familiare.

 Quale complessità ha la realizzazione e la gestione di un trust? Quali i costi iniziali e quelli di mantenimento?

Obiettivo del legislatore è quello di risolvere un problema sociale e per questo ha pensato a uno strumento, come il trust Dopo di Noi, dotato di grande flessibilità, la cui complessità non è oggettivamente predeterminabile. Con ciò si intende dire che la realizzazione e la gestione di un trust finalizzato alla protezione, cura e assistenza delle persone affette da disabilità grave dipende dalla complessità della situazione giuridica che con lo strumento si intende tutelare. A seconda dei beni conferiti, delle peculiarità e delle finalità che si intendono perseguire, diverso sarà il coefficiente di complessità richiesto e, di conseguenza, differenti i costi iniziali e di mantenimento.

Sicuramente, qualora il trustee sia un genitore o familiare stretto o comunque il ruolo sia ricoperto da una fondazione no profit come la FPP, i costi di realizzazione e gestione potranno essere contenuti.

 Quali beni possono essere conferiti in trust?

Il trust si presta ad essere uno strumento flessibile che permette la segregazione di svariate tipologie di beni. Possono essere conferiti in trust, a titolo meramente esemplificativo, beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, denaro, partecipazioni societarie, beni mobili di pregio e non, opere d’arte, diritti, poteri o facoltà, purché suscettibili di valutazione economica.

Cosa ne è del patrimonio conferito al decesso del beneficiario?

Dal punto di vista fiscale il conferimento di beni in trust nel Dopo di Noi è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni. Lo scopo di cura e assistenza della persona affetta da disabilità viene ritenuta meritevole di tutela da parte del legislatore, che accorda un trattamento fiscale agevolativo, a determinate condizioni. In caso di decesso del beneficiario, due potranno essere gli scenari: qualora i beni conferiti in trust siano attribuiti agli stessi genitori-disponenti, è previsto il consolidamento dell’esenzione dall’imposta sulle successioni accordata con l’istituzione; nel caso in cui, invece, il trasferimento sia effettuato nei confronti di altri soggetti, si applicherà l’ordinaria imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

 Un genitore o un familiare può svolgere il ruolo di trustee?

Il trustee è colui al quale è affidato il compito di dare attuazione al programma contenuto nell’atto istitutivo di trust nell’interesse dei beneficiarie secondo il programma prestabilito. Al fine di permettere al trustee di realizzare il suo incarico, egli sarà titolare di quei poteri necessari per la gestione e l’amministrazione di beni in trust. Nella prospettiva del Dopo di Noi, il trustee viene scelto tra persone di fiducia o comunque vicine a chi deve essere tutelato. Questo perché, nella sua funzione, il trustee non deve sottostare a logiche prettamente economiche, ma deve considerare primariamente la sfera emotiva e sociale della persona debole. È dunque possibile, se non addirittura consigliabile, che il trustee sia lo stesso genitore o un familiare stretto, atteso il suo maggiore interesse nei confronti della situazione da tutelare. Sull’operato del trustee vigilerà il guardiano, figura generalmente solo eventuale, che assumerà in tale contesto un ruolo di primaria importanza nella verifica che l’attività del trustee sia posta in essere in conformità di quanto stabilito dal programma negoziale.

 Quale ruolo potrebbe svolgere la FPP (Fondazione Pia Pozzoli) a supporto delle famiglie?

Va considerato preliminarmente che oggi le persone con disabilità, grazie al miglioramento delle condizioni di salute, hanno un’aspettativa di vita superiore al passato. In questo contesto sociale si inserisce la FPP: nata nel 2004 come fondazione a sostegno delle persone con disabilità, è oggi una fondazione finalizzata al perseguimento di finalità assistenziali quali la predisposizione per i soggetti deboli di forme di tutela più efficaci e l’individuazione e predisposizione di strumenti giuridici più idonei per la difesa dei loro interessi. La FPP potrebbe agire inoltre sia in qualità di trustee, al venire meno del genitore/familiare, sia operare come protector, in un’ottica di protezione e salvaguardia degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

 In caso di apertura della successione quali effetti potrebbero esserci per il patrimonio in trust?

Il trust per le persone affette da disabilità è stato istituito per tutelare il patrimonio lasciato dai genitori al soggetto disabile ed assicurarsi così che detto patrimonio andrà effettivamente a beneficio del disabile. L’articolo 6 della Legge n. 112/2016 prevede agevolazioni fiscali e tributarie per i trust, tra cui, come già detto, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. All’apertura della successione quindi, terminerà il vincolo di destinazione con consolidamento dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e del trattamento fiscale agevolativo già accordato in “entrata”.

 Trust e amministrazione di sostegno: possibili interferenze?

Alla luce della disciplina del 2004, l’interdizione e l’inabilitazione, figure storicamente sostitutive del soggetto debole, vengono oggi affiancate dalla possibilità del ricorso all’amministrazione di sostegno.

Il legislatore ha introdotto una figura in grado di assistere il soggetto affetto da disabilità, senza sostituirsi interamente a questo ma affiancandolo nel compimento di atti, siano essi di natura patrimoniale o non. In quest’ottica la capacità di agire del soggetto non viene scalfita o menomata: l’assistito non perde nulla, rimane quello di prima, acquista semmai qualcosa in più.

La coesistenza tra l’Ads e il trust nel nostro ordinamento, da intendersi quali strumenti tra loro non alternativi ma complementari, rende evidente un forte interesse dell’ordinamento ad una protezione dinamica, moderna e maggiormente flessibile del soggetto debole.

 

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